Sez. L, Sentenza n. 6748 del 10/05/2002 (Rv. 554308 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi - Presupposti - Assunzione di lavoratori in precedenza già occupati e licenziati - Incremento occupazionale - Configurabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Ai fini dell'applicazione degli sgravi contributivi previsti dall'art. 18, comma quarto, D.L. n. 918 del 1968 (nel testo sostituito dalla legge di conversione n. 1089 del 1968), dall'art. 1, comma primo, D.L. n. 429 del 1971 (convertito nella legge n. 589 del 1991) e dall'art. 14 della legge n. 183 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni, la verifica relativa alla sussistenza di un effettivo incremento occupazionale deve essere effettuata considerando che un simile incremento viene a realizzarsi ogni qualvolta, rispetto alle date di riferimento fissate dalle suddette norme, il numero dei lavoratori dipendenti da un imprenditore risulti oggettivamente aumentato, il che può verificarsi anche quando si pone fine allo stato di disoccupazione di lavoratori in precedenza già occupati e licenziati.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Decreto Legge 05/07/1971 num. 429 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1971 num. 589 CORTE COST., Legge 02/05/1976 num. 183 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)