Sez. L, Sentenza n. 256 del 10/01/2001 (Rv. 543020 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi aggiuntivi - Incremento occupazionale - Sussistenza - Verifica - Criteri - Variazioni nella titolarità dell'impresa e negli assetti organizzativi - Irrilevanza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Ai fini dell'applicazione dello sgravio contributivo aggiuntivo previsto dall'art. 18, comma quarto, del D.L. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089) e di quello supplementare di cui all'art. 1, comma primo, D.L. 5 luglio 1971 n. 429 (convertito in legge 4 agosto 1971 n. 589), per stabilire se in un'azienda si sia effettivamente verificato un incremento occupazionale rispetto alla situazione esistente alle date di riferimento fissate dalle suddette norme, occorre avere riguardo al concetto di azienda in senso oggettivo, senza tenere conto di tutte le eventuali variazioni intervenute sia nella titolarità dell'impresa che negli assetti organizzativi. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso il diritto agli sgravi in un'ipotesi di riorganizzazione di un'impresa societaria, in asserita situazione prefallimentare, mediante un aumento di capitale e la realizzazione di un nuovo stabilimento, peraltro avente ad oggetto il medesimo tipo di produzione e occupante il personale già in organico).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Decreto Legge 05/07/1971 num. 429 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1971 num. 589 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)