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Sez. 5, Sentenza n. 11921 del 02/12/2015 Cc. (dep. 21/03/2016) Rv. 266806 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - OMESSA DENUNCIA DI REATO - IN GENERE | Obblighi del commissario giudiziale - Redazione della relazione particolareggiata - Carattere distrattivo del contratto di cessione del ramo d'azienda emerso successivamente al deposito della relazione - Configurabilità del reato di cui all'art. 361 cod. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266806-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - OMESSA DENUNCIA DI REATO - IN GENERE

Non integra il reato di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, previsto dall'art. 361 cod. pen., la condotta del commissario giudiziale, nominato nella procedura di concordato preventivo che ha preceduto il fallimento, che abbia esaustivamente redatto la relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, prevista dall'art. 172 l. fall., allorchè il carattere distrattivo di un contratto stipulato dalla società prima dell'ammissione alla procedura e di cui siano stati segnalati tutti i rischi, emerga successivamente al deposito di quest'ultima in cancelleria ed alla sua trasmissione al Pubblico Ministero.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 361, Legge Falliment. art. 172, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge Falliment. art. 236 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)