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Sez. 6, Sentenza n. 8493 del 16/02/2011 Cc. (dep. 03/03/2011) Rv. 249638 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Divieto di custodia in carcere per condizioni di salute gravi - Incompatibilità con l'ambiente carcerario - Valutazione del giudice - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249638-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

In tema di misure cautelari personali, quando ricorrono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e l'imputato è affetto da patologie sanitarie particolarmente gravi, non trattabili adeguatamente in regime carcerario ordinario, il giudice, anche d'ufficio, deve disporre il trasferimento del detenuto, e non il suo ricovero temporaneo, in regime di arresti domiciliari presso idoneo luogo di cura, di assistenza o di accoglienza. (Fattispecie relativa a sindrome di immunodeficienza da HIV in persona sottoposta a custodia cautelare in carcere).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 n. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 286 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 286 bis CORTE COST., Costituzione art. 32, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)