Sez. 6, Sentenza n. 32222 del 09/07/2010 Cc. (dep. 23/08/2010) Rv. 247596 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE | Divieto di sostituzione con misura meno afflittiva nei casi di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. - Attenuazione delle esigenze cautelari - Effetti.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN CARCERE
La presunzione di inadeguatezza di misure cautelari diverse dalla custodia in carcere per i reati indicati dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. comporta l'impossibilità di sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. (La Corte ha precisato che ove il giudice verifichi l'insussistenza di esigenze cautelari, deve disporre la liberazione dell'imputato). (Conformi, Sez. VI, nn. 32223 e n. 32224 del 2010, non massimate).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)