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Sez. 6, Sentenza n. 14571 del 18/03/2011 Cc. (dep. 12/04/2011) Rv. 250036 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Condizioni di salute ostative alla custodia in carcere - Presunzione in "bonam partem" fissata dall'art. 275, comma quarto - Bis, cod. proc. pen. - Superamento della stessa in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Condizioni - Limiti - Obbligo di motivazione.
Stato
decisa il 2011-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250036-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

In tema di incompatibilità dello stato di salute dell'indagato con la detenzione in carcere, l'art. 275, comma quarto-bis cod. proc. pen. pone una presunzione "in bonam partem" che, ai sensi del successivo comma quarto-ter, può essere superata soltanto in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, risultanti da concreti, specifici ed attuali elementi, altamente indicativi dell'esistenza di un'eccezionale, oggettivo pericolo che deriverebbe alla comunità sociale dallo stato di libertà del soggetto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 265 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)