Sez. 3, Sentenza n. 3211 del 28/06/1978 (Rv. 392659 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - AZIONE IN VIA SURROGATORIA EX ART 1916 COD CIV ED AZIONE IN VIA DI REGRESSO EX ARTT 10 E 11 DEL DPR N 1124 DEL 1965 - NOZIONI - DIFFERENZE - TERMINI DI PROPONIBILITA DELL'AZIONE DI REGRESSO - ECCEZIONE DI DECADENZA - PROPONIBILITA DA PARTE DEL SOLO DATORE DI LAVORO E SUOI SUCCESSORI - PRESUPPOSTI - DA PARTE DEL TERZO RESPONSABILE ESTRANEO AL RAPPORTO ASSICURATIVO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - AZIONE IN VIA SURROGATORIA EX ART 1916 COD CIV ED AZIONE IN VIA DI REGRESSO EX ARTT 10 E 11 DEL DPR N 1124 DEL 1965 - NOZIONI - DIFFERENZE - TERMINI DI PROPONIBILITA DELL'AZIONE DI REGRESSO - ECCEZIONE DI DECADENZA - PROPONIBILITA DA PARTE DEL SOLO DATORE DI LAVORO E SUOI SUCCESSORI - PRESUPPOSTI - DA PARTE DEL TERZO RESPONSABILE ESTRANEO AL RAPPORTO ASSICURATIVO - ESCLUSIONE.*
L'Inail, allorquando agisce per il rimborso delle somme corrisposte all'infortunato sul lavoro o ai suoi superstiti nei confronti del terzo responsabile dell'infortunio, estraneo al rapporto assicurativo, esercita in via surrogatoria i diritti risarcitori dell'assicurato a norma dell'art 1916 cod civ, mentre, quando agisce contro il datore di lavoro, nel caso in cui sia rimasta accertata la responsabilita penale nella produzione dell'infortunio a carico dello stesso datore di lavoro o di persona della quale egli sia tenuto a rispondere, agisce in via di regresso esercitando un diritto proprio, derivante direttamente dal rapporto assicurativo a norma degli artt 4 e 5 del RD 17 agosto 1935, n 1765 (ora artt 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965, n 1124). Ne consegue che i termini di proponibilita di quest'ultima Azione previsti dai citati artt 4 e 5 del RD del 1935 riguardano il solo datore di lavoro e, pertanto, la decadenza dell'Azione di responsabilita civile derivante da infortunio sul lavoro comminata dal citato art 4 per il decorso del termine di un anno dalla sentenza penale, qualora non sia stato possibile accertare la penale responsabilita del datore di lavoro e della persona da lui preposta al servizio per Estinzione del reato a causa della morte del reo o di amnistia, puo essere eccepita esclusivamente dal datore di lavoro o dai suoi successori, e non pure dal terzo estraneo al rapporto assicurativo, responsabile dell'infortunio, ancorche si tratti del soggetto incaricato della direzione e della sorveglianza dei lavori, in occasione dei quali si verifico l'infortunio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 5 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)