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Sez. 5, Sentenza n. 5253 del 07/03/2007 (Rv. 596931 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Termine di decadenza per la iscrizione a ruolo ex art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973 - Nuova disciplina della riscossione dei tributi introdotta dal d.P.R. n. 43 del 1988 - Applicabilità in materia di IVA - Interessi, soprattasse e pene pecuniarie - Inclusione - Successivo intervento dell'art. 23 del d.lgs. n. 46 del 1999 - Persistenza dell'applicabilità in materia di IVA.
Stato
decisa il 2007-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596931-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

Nel quadro della nuova disciplina della riscossione dei tributi introdotta dal d.P.R. n. 43 del 1988, il disposto dell'art. 17, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - secondo cui le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'Intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo - si applica anche alle imposte diverse da quelle sul reddito e quindi anche in materia di IVA. Tale principio è applicabile anche dopo l'intervento dell'art. 23 del d.lgs n. 46 del 1999, che ha circoscritto all'IVA ed ai tributi diretti quella modalità di riscossione che l'art. 67 del citato d.P.R. n. 43 del 1988 aveva esteso anche alle altre imposte indirette in esso menzionate. La decadenza di cui al menzionato art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973, inoltre, ricomprendeva necessariamente anche gli interessi, le soprattasse e le pene pecuniarie, perché, a norma del precedente art. 14, anch'esse facevano parte del carico da iscrivere a titolo definitivo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 14, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)