Sez. 5, Ordinanza n. 22065 del 28/10/2010 (Rv. 615118 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Riscossione delle imposte mediante ruolo - Decadenza stabilita dall'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Sopravvenienza del d.lgs. n. 46 del 1999 - Effetti - Limitazione alle imposte sui redditi ed all'IVA - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di riscossione delle imposte mediante ruolo, la decadenza stabilita dall'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 6 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - secondo cui le imposte, la maggiore imposta e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'Intendente di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo - è stata limitata dall'art. 23 di tale d.lgs. alle sole imposte sui redditi ed all'IVA (con effetto dal 1 luglio 1999), mentre in precedenza si applicava a tutte le imposte indirette indicate dall'art. 67 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 67 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)