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Sez. 5, Sentenza n. 10590 del 09/05/2007 (Rv. 597893 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Sanzioni amministrative - Iscrizione a ruolo - Termine - Prescrizione decennale - Applicabilità - Esclusione - Decadenza ex artt. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597893-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

Nel quadro della nuova disciplina della riscossione dei tributi, introdotta dal d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, la notificazione della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni in materia di IVA deve aver luogo non già entro il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 cod. civ., ma entro il termine di decadenza di quattro anni, ai sensi dell'art. 17, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e ai sensi dell'art. 57, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, corrispondente in materia di IVA all'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)