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Sez. 1, Sentenza n. 680 del 12/03/1973 (Rv. 362833 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - STIPULAZIONE DI APERTURA DI CREDITO - CREDITI DELLA BANCA CONSEGUENTI A SUCCESSIVI PRELEVAMENTI SUPERANTI I VERSAMENTI - RICHIESTA DI GARANZIE - DAZIONE DI TITOLI IN PEGNO DA PARTE DEL DEBITORE POI FALLITO - REVOCABILITA DELLA GARANZIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362833-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - STIPULAZIONE DI APERTURA DI CREDITO - CREDITI DELLA BANCA CONSEGUENTI A SUCCESSIVI PRELEVAMENTI SUPERANTI I VERSAMENTI - RICHIESTA DI GARANZIE - DAZIONE DI TITOLI IN PEGNO DA PARTE DEL DEBITORE POI FALLITO - REVOCABILITA DELLA GARANZIA - ESCLUSIONE.*

Ai fini dell'Azione revocatoria, l'art 67, n 3, della legge fallimentare prevede l'ipotesi che, dopo la nascita di un debito e prima della scadenza, il creditore, allarmato dal sopravvenuto peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, si faccia prestare una garanzia, con danno per gli altri creditori. Non ricorre siffatta ipotesi allorche una banca, che abbia in precedenza stipulato con taluno un'apertura di credito che da sola non la rende sua creditrice, tale diventi successivamente, di volta in volta, per effetto dei prelevamenti superanti i versamenti (art 1843 cod civ) e in ciascuna di tali occasioni, o immediatamente prima o dopo, abbia chiesto ed ottenuto dal debitore (poi fallito) la dazione di titoli in pegno. In tali casi ben puo il giudice escludere la revocabilita, nel concorso (art 67, secondo comma, della legge) della inscienza dello stato d'insolvenza da parte della creditrice, e di una contestualita fra sorgere del debito e Costituzione della garanzia, creata contemporaneamente o a breve distanza di tempo e geneticamente collegata al primo, giacche la 'contestualità richiesta dalla legge non esige una simultaneita assoluta e meramente formale. Esclusa la revocabilita della dazione in pegno dei titoli resta altresi esclusa la revocabilita del pagamento del debito, avvenuto, con la vendita dei titoli ricevuti in pegno e l'incasso del prezzo, in virtu di autorizzazione scritta concessa dal debitore. (Conf 2850/60; V 264/68, mass n 331174).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1843, Cod. Civ. art. 1844

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)