Sez. L, Sentenza n. 2196 del 22/02/1992 (Rv. 475890 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ordini di distribuzione - Ripartizione - Finale | Decreto del giudice delegato - Reclamo al tribunale - Omissione della preventiva audizione del curatore - Violazione del principio del contraddittorio - Rilevabilità d'ufficio in Cassazione - Conseguenze.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ordini di distribuzione - Ripartizione - Finale
Con riguardo alla decisione sul reclamo avverso il decreto del giudice delegato dichiarativo dell'esecutività del piano di riparto finale, resa dal tribunale fallimentare senza la preventiva audizione del curatore, oltre che del fallito e del comitato dei creditori, la violazione del principio del contraddittorio e delle norme generali per i procedimenti in camera di consiglio (applicabili a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 42 del 1981 dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 26 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267), è rilevabile d'ufficio dalla Corte di Cassazione, in sede di ricorso (ex art. 111 Cost.) contro la decisione predetta, con conseguente remissione della causa al medesimo tribunale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)