Sez. L, Sentenza n. 10254 del 15/07/2002 (Rv. 555747 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Natura - Carattere recettizio - Esclusione - Intenzione ricognitiva - Necessità - Esclusione - Consapevolezza della esistenza del debito - Sufficienza - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, non recettizio, che non richiede una intenzione ricognitiva, essendo sufficiente la manifestazione di consapevolezza dell'esistenza del debito. (Fattispecie relativa ad una circolare dell'Ente Ferrovie dello Stato volta a rassicurare i dipendenti in ordine alla non decorrenza della prescrizione del credito per il compenso per lavoro straordinario).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)