Sez. L, Sentenza n. 18537 del 15/09/2004 (Rv. 577097 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO | Divieto di licenziamento ex art. 2 della legge n. 1204 del 1971 di lavoratrice in stato di gravidanza o puerperio - Sentenza della Corte Cost. n. 61 del 1991 - Licenziamento intimato in violazione di tale divieto - Conseguenze - Nullità - Rapporto giuridicamente pendente - Risarcimento del danno derivante dall'inadempimento - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO
Il licenziamento intimato alla lavoratrice dall'inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino in violazione dell'art. 2, secondo comma, legge n. 1204 del 1971, è affetto da nullità, a seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 61 del 1991, ed è improduttivo di effetti, con la conseguenza che il rapporto deve ritenersi giuridicamente pendente e il datore di lavoro inadempiente va condannato a riammettere la lavoratrice in servizio ed a pagarle tutti i danni derivanti dall'inadempimento, in ragione dal mancato guadagno.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)