Sez. 1, Sentenza n. 4606 del 01/12/2009 Cc. (dep. 03/02/2010) Rv. 245979 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Licenze agli internati - Provvedimento di revoca - Appellabilità - Sussistenza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Le licenze agli internati rientrano nel novero delle misure di trattamento extramurali, in relazione alle quali vanno riconosciute le garanzie giurisdizionali e, conseguentemente, i provvedimenti che ne dispongono la revoca sono compresi nella categoria dei provvedimenti "concernenti" tali misure e, come tali, sono appellabili dinanzi al tribunale di sorveglianza. (Conf. sez. I, 1 dicembre 2009 n. 3479/10, Schettino; 9 dicembre 2009 n. 3489/2010, Avallone; 7 gennaio 2010 n. 9421, Longobardi; 17 febbraio 2010 n. 8843, Maravolo). (V. Corte cost., 28 luglio 1993 n. 349; 24 giugno 1992 n. 299; 13 maggio 1991 n. 203; 14 aprile 1980 n. 50).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)