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Sez. 1, Sentenza n. 5283 del 22/04/2000 (Rv. 535963 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Riduzione o maggiorazione dell'indennità ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 504 del 1992 - Rispettivo onere probatorio a carico dell'espropriato e dell'espropriante - Ripartizione.
Stato
decisa il 2000-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535963-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

L'espropriato che pretenda il diritto alla maggiorazione dell'indennità di espropriazione prevista dall'art. 16 del D.Lgs. n. 504 del 1992 (pari alla differenza tra l'importo dell'imposta comunale sugli immobili pagata dall'espropriato o dal suo dante causa negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità) ha l'onere di provare i fatti che di tale diritto costituiscono fondamento (art. 2697 cod. civ.), trattandosi di un diritto patrimoniale disponibile, in relazione al quale non è ravvisabile alcun potere d'ufficio del giudice. Per altro verso, spetta all'espropriante l'onere di provare che il valore dichiarato ai fini dell'I.C.I. è inferiore all'indennità determinata, che va quindi ridotta ad un importo pari a quel valore, ai sensi del primo comma della menzionata disposizione.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 16 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)