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Sez. 1, Sentenza n. 14862 del 23/11/2001 (Rv. 550543 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Riduzione o maggiorazione dell'indennità ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 504 del 1992 - Natura - Deroghe e limiti alla disciplina del'indennità - Conseguenze - Applicazione - Eccezione della parte interessata - Necessità - Ritenuta applicabilità di detta norma anche nella ipotesi di omessa dichiarazione I.C.I. - Conseguenze - Poteri officiosi del giudice - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550543-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

L'art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - il quale prevede una riduzione della indennità di espropriazione nella ipotesi in cui il valore del bene indicato dall'espropriato ai fini dell'I.C.I. risulti inferiore alla menzionata indennità (comma primo), e, nell'ipotesi opposta, una maggiorazione di quest'ultima, pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata negli ultimi cinque anni dall'espropriato o dal suo dante causa e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità - non costituisce un autonomo criterio di determinazione dell'indennità di esproprio, distinto da quello dettato per le aree fabbricabili dall'art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992, introdotto dalla legge di conversione n. 359 del 1992, nè un meccanismo integrativo di tale ultima disposizione, ma solo un meccanismo derogatorio rispetto alla disciplina dell'indennità di esproprio in favore rispettivamente dell'espropriante e dell'espropriato, che, pertanto, trova applicazione solo su eccezione della parte interessata, senza che sia configurabile un potere del giudice di disporre accertamenti "ex officio" in ordine alla dichiarazione ai fini I.C.I. Alla medesima conclusione deve pervenirsi ove il citato art. 16 del D.Lgs. n. 502 del 1992 sia ritenuto applicabile anche nel caso in cui nessun valore sia stato dichiarato ai fini dell'ICI e che, in tale ipotesi, detta disposizione comporti che l'espropriato non ha diritto di percepire più di quanto riconosciutogli dall'espropriante a norma dell'art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)