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Sez. 3, Sentenza n. 4185 del 23/04/1998 (Rv. 514832 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Del giudice d'appello - "Per relationem" - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514832-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE

È legittima la motivazione "per relationem" solo quando il giudice dell'appello richiamando nella sua pronuncia gli elementi essenziali della motivazione della sentenza di primo grado non si limiti a farli propri ma confuti le censure contro di essi formulate con i motivi di gravame. (Nella specie, ribadendo il principio di cui alla massima la S.C. ha annullato la sentenza d'appello nella quale si era affermato che la sussistenza degli estremi del colpevole ritardo dell'assicuratore, ai fini della rivalutazione del massimale, risultava "chiaramente illustrata a pagina otto della gravata sentenza").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)