Sez. 3, Sentenza n. 7170 del 01/09/1987 (Rv. 455311 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - DEL GIUDICE DI APPELLO - PER RELATIONEM - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI INDIVIDUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO CONTRATTUALE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE - DEL GIUDICE DI APPELLO - PER RELATIONEM - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI INDIVIDUAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO CONTRATTUALE.*
È legittima la motivazione per relationem solo quando il giudice dell'appello, richiamando nella sua pronuncia gli elementi essenziali della motivazione della sentenza di primo grado, non si limiti a farli propri ma confuti le censure contro di essi formulate con i motivi di gravame. (nella specie, ribadendo il principio di cui alla massima, il S.C. ha annullato la decisione del giudice dello appello che in tema di individuazione e liquidazione del danno contrattuale, si era limitato ad affermare che "le valutazioni e determinazioni della sentenza sembrano in tutto esatte e precise e tali da dover essere condivise"). (Conf 6811/82, mass n 424438; (Conf 2005/79, mass n 398411; (Conf 1523/75, mass n 375124; (Conf 3000/73, mass n 366686).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)