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Sez. 2, Sentenza n. 985 del 28/01/2000 (Rv. 533265 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Motivazione della sentenza di appello per "relationem" a quella di primo grado - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533265-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE

È legittima la motivazione della sentenza di secondo grado "per relationem" a quella di primo grado, a condizione che fornisca comunque, sia pure sinteticamente, una risposta alle censure formulate nell'atto di appello, attraverso un "iter" argomentativo desumibile dall'integrazione della parte motiva delle due sentenze di merito, in altri termini a condizione che il giudice d'appello dimostri in modo adeguato d'avere valutato criticamente sia la pronunzia censurata sia le censure proposte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)