Sez. 3, Sentenza n. 924 del 30/03/1971 (Rv. 350840 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AUDIZIONE DEL DEBITORE - INOSSERVANZA - MANCATA CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO DI CONVOCAZIONE - VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - INSUSSISTENZA - IMPUGNABILITA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - CONDIZIONI.*
ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AUDIZIONE DEL DEBITORE - INOSSERVANZA - MANCATA CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO DI CONVOCAZIONE - VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - INSUSSISTENZA - IMPUGNABILITA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - CONDIZIONI.*
Il procedimento esecutivo ha carattere tipicamente unilaterale e, pertanto, non vi e violazione del principio del contraddittorio quando la comparizione del debitore, richiesta dalla legge, non sia stata di fatto disposta dal giudice dell'esecuzione, ovvero quando del provvedimento di convocazione il debitore non abbia avuto legale conoscenza. Queste ammissioni si riflettono se mai sulla sorte sei singoli Atti esecutivi che seguono, avverso i quali il debitore puo proporre opposizione, nelle forme e nei termini dell'art 617 cod proc civ, qualora ritenga l'atto viziato od incongruo, ma non per il solo fatto dell'omessa audizione. (V 2865'69, mass n 342674).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 559, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 568, Cod. Proc. Civ. art. 485
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)