Sez. 3, Sentenza n. 1550 del 13/02/1988 (Rv. 457617 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AUDIZIONE DEGLI INTERESSATI - FINALITÀ - ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE - MIGLIORE ESERCIZIO DELLA POTESTÀ ORDINATORIA - MANCATO INVITO A COMPARIRE O MANCATE COMUNICAZIONI DEL DECRETO CHE FISSA L'UDIENZA DI COMPARIZIONE DEL DEBITORE - CONSEGUENZE.*
ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AUDIZIONE DEGLI INTERESSATI - FINALITÀ - ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE - MIGLIORE ESERCIZIO DELLA POTESTÀ ORDINATORIA - MANCATO INVITO A COMPARIRE O MANCATE COMUNICAZIONI DEL DECRETO CHE FISSA L'UDIENZA DI COMPARIZIONE DEL DEBITORE - CONSEGUENZE.*
Il processo esecutivo ha carattere tipicamente unilaterale e, quindi, la convocazione delle parti, che nel processo medesimo venga disposta dal giudice, quando la ritenga necessaria o quando la legge la prescriva, avviene non per costituire un formale contraddittorio ma soltanto per il migliore Esercizio della potestà ordinatoria, affidata al giudice stesso. Pertanto, qualora il giudice della esecuzione non disponga la comparizione del debitore, nei casi previsti dalla legge, ovvero non venga portato a conoscenza del debitore stesso il decreto con il quale sia stata fissata l'udienza per la sua comparizione, non si verifica una violazione del principio del contraddittorio, deducibile in ogni momento della procedura; detta omissione può soltanto riflettersi sul successivo atto esecutivo, contro il quale il debitore, ove lo ritenga viziato, ma non per il solo fatto dell'omessa sua audizione, può insorgere esclusivamente con opposizione agli Atti esecutivi, nei modi e nel termine di cui all'art. 617 cod. proc. civ.. (Conf 94/76, mass n 378720; (Conf 924/71, mass n 350840; (Conf 2865/69, mass n 342674; (Conf 1981/67, mass n 328989; (Conf 761/67, mass n 326827).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 529, Cod. Proc. Civ. art. 530, Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)