Sez. 1, Sentenza n. 3167 del 14/07/1977 (Rv. 386690 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - IGE ALL'IMPORTAZIONE - IN GENERE - COTONE PROVENIENTE DAGLI STATI ADERENTI AL GATT - RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DOVUTA SUL COTONE NAZIONALE - FUNZIONE - INAPPLICABILITA - CONTROLLO IN ORDINE AL CRITERIO QUANTITATIVO DI ADEGUAMENTO ADOTTATO - POTERE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - IGE ALL'IMPORTAZIONE - IN GENERE - COTONE PROVENIENTE DAGLI STATI ADERENTI AL GATT - RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DOVUTA SUL COTONE NAZIONALE - FUNZIONE - INAPPLICABILITA - CONTROLLO IN ORDINE AL CRITERIO QUANTITATIVO DI ADEGUAMENTO ADOTTATO - POTERE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA.*
La riduzione al quattro per cento dell'aliquota dell'IGE dovuta sul cotone nazionale in massa (e cioe, depurato dai semi), stabilita dall'art 5 della legge 21 marzo 1958, n 267, non si applica al prodotto similare proveniente dagli stati aderenti al trattato GATT, essendo tale riduzione diretta ad eliminare la sperequazione che per effetto dell'aliquota unica introdotta dalla legge 12 agosto 1957, n 757, nella misura del sei per cento per il cotone in massa di qualsiasi provenienza, si era venuta a determinare ai danni del cotone nazionale nei confronti di quello estero. Accertata la reale funzione perequativa della legge n 267 del 1958, resta precluso al giudice qualsiasi controllo in ordine al criterio quantitativo di adeguamento adottato, il quale si risolve in una scelta di politica legislativa che si sottrae a qualsiasi Sindacato. (Conf 3923/76, mass n 382596; (Conf 10/75, mass n 373110; (Conf 1171/72, mass n 358732).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 4, Legge 12/08/1957 num. 757 art. 2, Legge 21/03/1958 num. 267 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 02/07/1969 num. 319 art. 9, Legge 01/08/1969 num. 478 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)