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Sez. U, Sentenza n. 1771 del 08/06/1972 (Rv. 358732 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - IGE ALL'IMPORTAZIONE - IN GENERE - COTONE PROVENIENTE DA PAESI ADERENTI AL GATT - RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA PREVISTA PER I COTONI GREGGI NAZIONALI - INAPPLICABILITA - RICHIESTA DI RIMBORSO DELL'IMPORTATORE - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358732-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - IGE ALL'IMPORTAZIONE - IN GENERE - COTONE PROVENIENTE DA PAESI ADERENTI AL GATT - RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA PREVISTA PER I COTONI GREGGI NAZIONALI - INAPPLICABILITA - RICHIESTA DI RIMBORSO DELL'IMPORTATORE - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*

La riduzione al quattro per cento dell'aliquota dell' IGE dovuta sui cotoni greggi nazionali, ai sensi dell'art 5 della legge 21 marzo 1958, n 267, non comporta la riduzione dell'aliquota dell IGE all'importazione da corrispondere sui prodotti similari provenienti da stati aderenti al GATT (accordo di Ginevra del 30 ottobre 1947), in applicazione del principio della parita di trattamento tributario - di cui all'art 4 n 2, gia 3 n 2, dell' accordo medesimo - che, dovendo intendersi come parita del carico tributario complessivo, non va rapportato ad ogni singolo tributo. La pretesa dell'importatore di rimborso della maggiore imposta, per partite di cotone provenienti da paesi aderenti al GATT deve, pertanto, essere valutata facendo riferimento al carico fiscale complessivo. *

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 4, Legge 21/03/1958 num. 267 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)