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Sez. 5, Sentenza n. 20514 del 22/09/2006 (Rv. 594470 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Recupero "a posteriori" dei dazi all'importazione - Giudizio di opposizione all'ingiunzione doganale - Certificati di origine inesatti - Rilascio - Imputabilità all'esportatore - Onere della prova - Amministrazione finanziaria opposta - Limiti.
Stato
decisa il 2006-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594470-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In materia doganale, l'ingiunzione, provvedimento autoritativo con il quale l'amministrazione fa valere la propria pretesa, costituisce il mezzo di esternazione del titolo e delle ragioni giustificative, al fine di consentire al contribuente di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, ma nell'ambito del giudizio l'ente creditore è tenuto a passare dall'allegazione della propria pretesa alla prova del credito vantato nei confronti dell'intimato, fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto. Con riguardo, in particolare, al recupero "a posteriori" dei dazi all'importazione ai sensi dell'art. 220 del reg. CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 - nel testo risultante a seguito della modifica recata al numero 2, lettera b, dal reg. CEE n. 2700 del 16 novembre 2000, avente valore interpretativo e perciò applicabile anche ai rapporti sorti anteriormente -, alla stregua dell'interpretazione fornitane dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (sent. 9 marzo 2006 in C-293/04), spetta alle autorità doganali - conformemente alle regole tradizionali di ripartizione dell'onere della prova - dimostrare che il rilascio di certificati di origine inesatti che danno diritto al recupero daziario è imputabile all'inesatta presentazione dei fatti da parte dell'esportatore (che esclude l'errore "attivo" dell'autorità competente quale causa esimente della contabilizzazione "a posteriori"), salvo che una siffatta dimostrazione non sia possibile per fatto dello stesso esportatore (mancanza di documentazione giustificativa), nel qual caso, invertito l'onere, è il debitore che deve provare che i certificati rilasciati dalle autorità dei paesi terzi erano fondati su una inesatta rappresentazione.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220, Regolam. Consiglio CEE 16/11/2000 num. 2700, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)