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Sez. 1, Sentenza n. 400 del 26/01/1995 Cc. (dep. 02/03/1995) Rv. 200410 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Benefici penitenziari - Divieti o limitazioni previsti dall'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario - Operatività per tutto il periodo dell'espiazione, anche nel caso di condanna per reati uniti per continuazione, alcuni dei quali non previsti dal citato art. 4 bis - Ostatività a tale interpretazione della sentenza n. 361/94 della Corte costituzionale - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200410-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

Stante il principio per cui, in caso di reato continuato, la pena irrogata va considerata come pena unica a tutti gli effetti, salvo che la legge disponga altrimenti, qualora fra i reati, uniti per continuazione, per i quali è stata pronunciata condanna, ve ne sia taluno fra quelli indicati nell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario (nella specie trattavasi di associazione per delinquere di tipo mafioso), le limitazioni e i divieti previsti in detta norma operano per tutto il periodo della espiazione, non essendo possibile scindere la summenzionata unica pena sì da imputare la parte di essa già espiata solo a uno o più determinati reati. Nè tale interpretazione può trovare ostacolo nella sentenza n. 361/1994 della Corte costituzionale, dichiarativa della non fondatezza della questione di legittimità costituzionale del citato art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, "nei sensi di cui in motivazione", sia perché tale motivazione non può essere considerata vincolante, sia perché, nel caso di specie, non ricorre la diversa ipotesi (contemplata in detta sentenza) del cumulo materiale di pene derivanti da più sentenze di condanna.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)