diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 828 del 27/01/1994 (Rv. 485136 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Ingiunzione - In genere | Ordinanza - Ingiunzione - Annullamento o revoca da parte dell'amministrazione nel corso del giudizio di opposizione - Nuovo provvedimento sanzionatorio - Adozione in relazione alla medesima infrazione - Ammissibilità - Impugnazione dell'interessato - Decisione di merito - Oggetto.
Stato
decisa il 1994-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485136-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Ingiunzione - In genere

In tema di sanzioni amministrative, l'annullamento o la revoca dell'ordinanza-ingiunzione, disposti dall'amministrazione nell'esercizio della sua facoltà di autotutela, ancorché nel corso dell'opposizione proposta dall'interessato davanti al Pretore, a norma dell'art. 22 legge n. 689 del 1981, non privano l'amministrazione stessa - sempre che non sia stata pronunciata sentenza con riguardo alla proposta opposizione - del potere di adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio, in relazione alla medesima infrazione, rimuovendo gli elementi di illegittimità dell'atto (nella specie, mancata audizione dell'interessato che l'aveva richiesta), cosicché, in caso d'impugnazione della nuova ordinanza-ingiunzione da parte dell'interessato, è questa a formare oggetto della decisione di merito, fermo restando il potere del Pretore di rilevare la connessione dei due giudizi di opposizione e disporne la riunione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)