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Sez. 5, Sentenza n. 48746 del 06/06/2014 Cc. (dep. 24/11/2014) Rv. 261351 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - IN GENERE | Violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. - Nullità - Eccezione - Termini per la deduzione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261351-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - IN GENERE

La nullità derivante dalla violazione dell'obbligo della polizia giudiziaria di avvertire l'indagato della facoltà di farsi assistere, nel corso di una perquisizione o sequestro, da un difensore (art. 114 disp. att. cod. proc. pen.) deve essere eccepita, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo, e cioè, quanto al difensore, subito dopo la sua nomina ovvero entro il termine di cinque giorni previsto dall'art. 366 cod. proc. pen. per l'esame degli atti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tardiva l'eccezione di nullità sollevata solo con la memoria depositata all'udienza camerale per il riesame del provvedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)