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Sez. L, Sentenza n. 1690 del 05/03/1996 (Rv. 496124 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE | Dipendenti dell'O.N.M.I. trasferiti agli enti locali - Trattamento di fine rapporto - Personale "non optante" - Diritto all'indennità di buonuscita prevista dal regolamento di quiescenza dell'ente di provenienza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496124-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE

I dipendenti dell'ONMI trasferiti agli enti locali e già optanti per l'iscrizione al CPDEL hanno diritto, al momento del collocamento in quiescenza, ad un trattamento previdenziale di fine rapporto a carico dell'INADEL, determinato, con riferimento al periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'ente di provenienza, in base al regolamento di quiescenza per il personale dell'ente stesso, richiamato dall'art. 9 della legge 23 dicembre 1975 n. 689, modificato dall'art. 5 della legge 1 agosto 1977 n. 563, e quindi non comprensivo anche della indennità di buonuscita, da tale regolamento contemplata a favore del solo personale "non optante", senza che su tale regolamentazione abbia influito l'art. 8 della legge n. 698 del 1975, che ha disposto il trasferimento alla CPDEL - salvo manifestazione di volontà in senso contrario - anche dei dipendenti rimasti iscritti all'INPS, o l'art. 14 della legge 20 marzo 1975 n. 70, sulla conservazione in via transitoria di fondi integrativi di previdenza di taluni enti pubblici.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1975 num. 689 art. 9, Legge 23/12/1975 num. 689 art. 8, Legge 20/03/1975 num. 70 art. 14, Legge 01/08/1977 num. 563 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)