Sez. U, Sentenza n. 5186 del 09/05/1991 (Rv. 472078 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Tutela e sicurezza sociale - INADEL | Dipendenti della soppressa ONMI trasferiti ad enti locali ed optanti per l'iscrizione alla CPDEL- Trattamento di fine servizio dovuto dall'INADEL - Portata.
Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Tutela e sicurezza sociale - INADEL
I dipendenti dell'ONMI, già in servizio al 6 ottobre 1967 e trasferiti agli enti locali a seguito dello scioglimento dell'Opera, i quali abbiano optato ai fini pensionistici per l'iscrizione alla CPDEL, hanno diritto alla liquidazione da parte dell'INADEL, a norma dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975 n. 698, modificato dall'art. 5 della legge 1 agosto 1977 n. 563, di un complessivo trattamento di fine servizio di carattere previdenziale, in relazione all'intera durata dell'unico rapporto e in base all'ultima retribuzione percepita presso l'ente di destinazione, con applicazione dei distinti elementi di calcolo previsti, riguardo ai due periodi di lavoro presso l'ONMI e presso gli enti locali, dai rispettivi ordinamenti. Nel complessivo trattamento spettante, all'atto della definitiva cessazione del rapporto, ai dipendenti predetti, confluiscono, per il periodo di lavoro presso l'ONMI, alla stregua del relativo regolamento di quiescenza per il personale, cui fa rinvio (materiale) il citato art. 9 della legge n. 698 del 1975 come sopra modificato (suscettibile di diretta interpretazione da parte della Corte di Cassazione), soltanto l'indennità di anzianità maturata all'atto del trasferimento, nella misura dallo stesso regolamento prevista, con esclusione dell'indennità di buonuscita, da tale regolamento contemplata, in aggiunta all'indennità di anzianità, solo in favore dei dipendenti in servizio al 6 ottobre 1967 che non abbiano esercitata l'indicata opzione, ed inoltre, per il periodo di lavoro presso gli enti locali, l'indennità premio di servizio, a norma della legge 8 marzo 1968 n. 152, nella misura prevista per il personale di quegli enti, con esclusione per questo stesso periodo di un diritto all'indennità di anzianità ai sensi dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975 n. 70.
Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 art. 13 CORTE COST., Legge 23/12/1975 num. 698 art. 1, Legge 23/12/1975 num. 698 art. 8 CORTE COST., Legge 23/12/1975 num. 698 art. 9 CORTE COST., Legge 01/08/1977 num. 563 art. 4, Legge 01/08/1977 num. 563 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)