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Sez. 1, Sentenza n. 3775 del 02/06/1983 (Rv. 428684 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI - PERSISTENZA AL MOMENTO DELL'AUDIZIONE DEI GENITORI - MANIFESTAZIONE DA PARTE DI COSTORO DEL PROPOSITO DI RIAVERE CON LORO IL FIGLIO - RILEVANZA - SERIETÀ - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428684-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI - PERSISTENZA AL MOMENTO DELL'AUDIZIONE DEI GENITORI - MANIFESTAZIONE DA PARTE DI COSTORO DEL PROPOSITO DI RIAVERE CON LORO IL FIGLIO - RILEVANZA - SERIETÀ - VALUTAZIONE - CRITERI.*

Poiché la dichiarazione dello stato di adottabilità non è intesa dal legislatore come una sanzione alla condotta dei genitori, ma soltanto come un estremo rimedio alla constatata impossibilità di recuperare al bambino l'affetto e le cure della famiglia naturale, per potersi far luogo alla predetta declaratoria di adottabilità, non basta constatare che in passato i genitori abbiano abbandonato il figlio, ma che tale stato di abbandono persista al momento in cui essi siano stati sentiti dal tribunale decidente a conclusione delle indagini e degli accertamenti effettuati. Conseguentemente, il tribunale dei minorenni, al momento di decidere se dichiarare o meno lo stato di adottabilità del minore già risultante in situazione di abbandono, deve tener conto della domanda proposta dal genitore naturale di riavere con sè il figlio e deve valutarne la serietà con indagine approfondita, eventualmente anche procedendo alla sperimentazione dei buoni propositi espressi dai genitori per porre fine al pure avvenuto abbandono della prole. (V 2999/82, mass n 420918; (V 2216/81, mass n 412953; (V 2442/80, mass n 406157; (V 5416/77, mass n 389078; (V 3074/76, mass n 381850; (V 2987/76, mass n 381758).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 octies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)