Sez. L, Sentenza n. 5799 del 22/11/1985 (Rv. 442982 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - PER L'AGENTE IN PROVA ESONERATO DAL SERVIZIO - ART. 14 ALL. A AL R.D. 8 GENNAIO 1931 N. 148 - ESONERO A SEGUITO DI ANNULLAMENTO DELLA ASSUNZIONE - APPLICABILITÀ.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - PER L'AGENTE IN PROVA ESONERATO DAL SERVIZIO - ART. 14 ALL. A AL R.D. 8 GENNAIO 1931 N. 148 - ESONERO A SEGUITO DI ANNULLAMENTO DELLA ASSUNZIONE - APPLICABILITÀ.*
In tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri la disciplina dettata dall'art. 14 R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 all. A - che prevede il trattamento di fine rapporto per l'agente in prova esonerato dal servizio e che pertanto si contrappone al corrispondente trattamento di fine rapporto contemplato dal successivo art. 26 per l'agente di ruolo in pianta stabile cessato dal servizio - trova applicazione a norma dell'art. 2126 cod. civ. anche quando la causa di esonero dell'agente in prova sia costituita dalla illegittimità del concorso e quindi dall'annullamento della assunzione, benché tale causa non rientri tra quelle espressamente previste dalla norma stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 14, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)