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Sez. L, Sentenza n. 13742 del 16/10/2000 (Rv. 541023 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Non assoluta impossibilità del datore di lavoro di ricevere la prestazione lavorativa e mancata ammissione alla Cassa integrazione - Obbligo retributivo - Permanenza - Art. 2 legge n. 427 del 1975 - Interpretazione - Fattispecie relativa alle previsioni in materia del c.c.n.l. edile del 1991.
Stato
decisa il 2000-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541023-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Il datore di lavoro, nel caso in cui difetti un'effettiva ed assoluta impossibilità di ricevere la prestazione del lavoratore, e non sia intervenuta l'ammissione alla cassa integrazione, è tenuto a corrispondere ai lavoratori sospesi dal lavoro l'intera retribuzione, senza che a tale conclusione osti l'art. 2, terzo comma, della legge n. 427 del 1975, che detta, per il settore edile, una disposizione identica a quella dell'art. 7, terzo comma, della legge n. 164 del 1975, che va interpretata nel senso che essa, assoggettando il datore di lavoro ad un'obbligazione risarcitoria verso il lavoratore di contenuto economico corrispondente all'integrazione salariale, provvede per il caso in cui la retribuzione non sia dovuta per effettiva ed assoluta impossibilità del datore di lavoro di ricevere la prestazione del lavoratore e il datore di lavoro abbia omesso o ritardato la richiesta di cassa integrazione (e cioè di ricorrere a una misura di salvaguardia del salario predisposta dall'ordinamento per il caso di crisi aziendale). (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, per violazione del riportato principio e per l'incidenza - sotto il profilo della non osservanza del principio di conservazione della clausola dubbia di cui all'art. 1367 cod. civ. - di tale violazione nell'interpretazione dell'art. 9 del c.c.n.l. 23 maggio 1991 per i dipendenti delle imprese edili, autorizzante il datore di lavoro, in caso di reiezione della domanda di ammissione alla cassa integrazione guadagni, a compensare gli acconti relativi con qualsiasi spettanza del lavoratore "fermo restando il disposto dell'art. 2" della citata legge n. 427/1975).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367, Legge 06/08/1975 num. 427 art. 2, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)