Sez. L, Sentenza n. 6658 del 06/12/1988 (Rv. 460940 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - RICORSO AMMINISTRATIVO - TERMINI DI DIECI ANNI EX ARTT. 58 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 E 47, SECONDO COMMA, DEL D.P.R. N. 639 DEL 1970 - TERMINI DI PRESCRIZIONI - CONFIGURABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - RICORSO AMMINISTRATIVO - TERMINI DI DIECI ANNI EX ARTT. 58 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 E 47, SECONDO COMMA, DEL D.P.R. N. 639 DEL 1970 - TERMINI DI PRESCRIZIONI - CONFIGURABILITÀ.*
Con riguardo alle pensioni erogate dall'INPS il termine di dieci anni di cui all'art. 58 della legge 30 aprile 1969 n. 153 e all'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 per l'impugnazione delle decisioni del detto istituto ha natura prescrizionale e non decadenziale, attesa l'esigenza, che entrambe le citate norme intendono soddisfare, della eliminazione dello stato di incertezza derivante dal mancato Esercizio del diritto per un determinato periodo di tempo, piuttosto che del pronto Esercizio del diritto stesso e considerata altresì la dimensione del termine in esse stabilito, pari a quello della prescrizione ordinaria prevista dall'art. 2946 cod. civ.. (V 1814/87, mass n 451178).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 58, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)