Sez. L, Sentenza n. 9333 del 11/09/1990 (Rv. 469255 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - SENTENZA CORTE COST. N. 314/85 - RILIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE CON INCLUSIONE DELL'INTEGRAZIONE AL MINIMO - AZIONE GIUDIZIARIA - ESAME DELLA TEMPESTIVITÀ AI FINI DELLA PRESCRIZIONE - RIFERIMENTO AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - SENTENZA CORTE COST. N. 314/85 - RILIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE CON INCLUSIONE DELL'INTEGRAZIONE AL MINIMO - AZIONE GIUDIZIARIA - ESAME DELLA TEMPESTIVITÀ AI FINI DELLA PRESCRIZIONE - RIFERIMENTO AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.*
La domanda di riliquidazione della pensione di riversibilità, che sia fondata su di un presupposto non prospettato in Sede di prima liquidazione della stessa pensione con riguardo all'inclusione dell'integrazione al minimo per effetto della dichiarazione d'illegittimità costituzionale (nella specie, con sentenza n. 314 del 1985) della norma ostativa a tale integrazione, è autonoma rispetto alla originaria domanda di attribuzione della pensione medesima; pertanto, la tempestività, rispetto al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, dell'Azione giudiziaria volta a conseguire la riliquidazione della prestazione con inclusione dell'integrazione al minimo deve essere verificata con riguardo al procedimento amministrativo relativo alla domanda amministrativa ad essa pertinente. (V 915/89, mass n 461909; (V 6658/88, mass n 460940; (V 6008/88, mass n 460437; (V 6007/88, mass n 460436).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 58, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)