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Sez. 5, Sentenza n. 14653 del 12/07/2005 (Rv. 583012 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Ritenute IRPEF operate dall'INAIL sulla prestazione pensionistica integrativa - Termine di decadenza previsto dall'art. 38, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Disciplina dell'art. 37 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583012-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

La richiesta di rimborso di versamenti IRPEF relativi a prestazione pensionistica integrativa erogata al contribuente dall'INAIL è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 38, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e non al termine di prescrizione decennale che il precedente art. 37, nella sua originaria formulazione, prevedeva solo nei casi di ritenuta diretta operata dall'Amministrazione dello Stato. In tal caso, infatti, non è applicabile il disposto dell'art. 130 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che equipara per il trattamento tributario gli impiegati INAIL ai dipendenti dello Stato, poiché tale norma, anteriore all'introduzione della ritenuta alla fonte, non incide in alcun modo sul sistema di prelievo indiretto facente capo all'INAIL, quale sostituto d'imposta. Né è applicabile il primo comma del citato art. 38, dato che il trattamento in questione, soggetto a ritenuta alla fonte, è del tutto estraneo alla previsione concernente il versamento diretto.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)