Sez. 5, Sentenza n. 3956 del 19/03/2002 (Rv. 553139 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Ritenute IRPEF operate dal datore di lavoro - Termine di decadenza di diciotto mesi previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Disciplina dell'art. 37 del d P.R. n. 602 del 1973 - "Ritenute dirette" - Nozione - Datore di lavoro - Amministrazione dello Stato - Necessità - Disparità di trattamento - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
La richiesta di rimborso delle ritenute di IRPEF effettuate, come sostituto d'imposta, da datore di lavoro diverso da un'Amministrazione statale, sulle somme (a vario titolo) corrisposte al dipendente trova la sua disciplina nell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e va quindi presentata dal dipendente percipiente nel termine di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata. L'art. 37 del medesimo decreto, infatti, regola la diversa ipotesi della "ritenuta diretta", che si verifica per le sole Amministrazioni dello Stato, cui è concesso di avvalersene nei confronti dei dipendenti, per attuare una compensazione fra il credito dell'Amministrazione stessa e il controcredito del dipendente, senza che tale diversità di disciplina autorizzi dubbi di incostituzionalità per disparità di trattamento, rientrando nella discrezionalità del legislatore regolare differentemente situazioni differenti, per i soggetti che ne sono partecipi e per le diverse modalità con le quali le ritenute operate dai sostituti d'imposta vengono incamerate dall'Erario.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)