Sez. 5, Sentenza n. 12810 del 03/09/2002 (Rv. 557236 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Ritenute IRPEF - Effettuate da datore di lavoro diverso da un'Amministrazione Statale - Art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Termine di decadenza in esso fissato - Applicabilità - Differenze rispetto alla disciplina dell'art. 37 del d.P.R. n. 602 del 1973.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
La richiesta di rimborso delle ritenute di IRPEF effettuate, come sostituto d'imposta ex art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, da datore di lavoro diverso da un'Amministrazione statale, sulle somme a vario titolo corrisposte al dipendente trova la sua disciplina nell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e va quindi presentata dal dipendente percipiente nel termine in esso fissato rispetto alla data in cui la ritenuta è stata operata. L'art. 37 del medesimo decreto, infatti, regola la diversa ipotesi della "ritenuta diretta", che si verifica per le sole Amministrazioni dello Stato, cui è concesso di avvalersene nei confronti dei dipendenti, per attuare una compensazione fra il credito dell'Amministrazione stessa e il credito del contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)