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Sez. 1, Sentenza n. 7533 del 08/07/1991 (Rv. 473000 - 01)

Assicurazione - Contratto di assicurazione - Disposizioni generali - Rischio assicurato (oggetto del contratto) - In genere | Contratto di assicurazione contro i furti - Clausole imponenti specifiche misure di difesa del bene protetto - Natura - Adozione delle misure previste - Elemento costitutivo del diritto all' indennizzo - Configurabilità - Prova - Onere dell'assicurato.
Stato
decisa il 1991-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473000-01

Assicurazione - Contratto di assicurazione - Disposizioni generali - Rischio assicurato (oggetto del contratto) - In genere

Le clausole, che, in un contratto di assicurazione contro i furti, subordinano il diritto dell'assicurato all'indennizzo a specifiche misure di difesa del bene protetto, non realizzano una limitazione della responsabilità dell'assicuratore, ma individuano e delimitano l'oggetto del contratto ed il rischio dell'assicuratore stesso. L'adozione di tali misure, pertanto, si configura come elemento costitutivo del diritto all'indennizzo, con la conseguenza che è onere dell'assicurato fornire la relativa prova. (Conf. Sent. 3318/89, mass. n. 463375, sulla prima parte) (Conf. Sent. 4787/84, mass. n. 436693, sulla prima parte) (Conf. Sent. 6656/82, mass. n. 424293, sulla prima parte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)