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Sez. L, Sentenza n. 2915 del 10/05/1982 (Rv. 420805 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - DIVIETO STATUITO DALL'ART. 38 N. 2 DEL R.D.L. 4 OTTOBRE 1935, N. 1827 - CONDIZIONI - CUMULO DI DUE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE - LIMITI - ASSORBIMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DA PARTE DI SUCCESSIVA GESTIONE PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE DEL DIVIETO.*
Stato
decisa il 1982-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420805-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - DIVIETO STATUITO DALL'ART. 38 N. 2 DEL R.D.L. 4 OTTOBRE 1935, N. 1827 - CONDIZIONI - CUMULO DI DUE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE - LIMITI - ASSORBIMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DA PARTE DI SUCCESSIVA GESTIONE PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE DEL DIVIETO.*

L'art. 38 n. 2 del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 - nello stabilire che non sono soggetti alle assicurazioni obbligatorie anche i dipendenti delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, sempreché ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza - vieta soltanto che si costituisca e si svolga, per uno stesso rapporto di lavoro, un rapporto di Assicurazione obbligatoria i.N.P.S. insieme con forme previdenziali obbligatorie proprie di detti dipendenti, con la conseguenza che il diritto alla pensione nei confronti dell'i.N.P.S. già maturato da uno di tali dipendenti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro non viene meno per la successiva Assicurazione dei medesimi presso la C.P.d.e.L. (cassa di previdenza dipendenti enti locali). (V 4044/80, mass nn 407959 e 407958; (V 4688/79, mass n 401238; (V 3326/75, mass n 377451; (V 2236/78 mass n 348384).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 38, Regio Decr. Legge 03/03/1938 num. 680 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)