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Sez. L - , Sentenza n. 24905 del 20/10/2017 (Rv. 646375 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Dirigenza pubblica - Art. 3, comma 2, l. n. 145 del 2002, applicabile “ratione temporis” - Distinzione tra responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare - “Violazione di direttive” - Rilevanza ai fini delle diverse forme di responsabilità - Presupposti.
Stato
decisa il 2017-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646375-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

La responsabilità dirigenziale ex art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo applicabile “ratione temporis” a seguito della modifica di cui all’art. 3, comma 2, della l. n. 145 del 2005, presuppone una valutazione negativa dei risultati raggiunti dall’ufficio al quale il dirigente è preposto ed è finalizzata alla sua rimozione per inidoneità rispetto alla funzione, distinguendosi, pertanto, dalla responsabilità disciplinare, la quale postula un mero inadempimento colpevole di obblighi gravanti sul dirigente. Ne consegue che l’“inosservanza delle direttive imputabili al dirigente”, ancorché astrattamente riconducibile ad entrambe le forme di responsabilità, assumerà valenza esclusivamente disciplinare ove la P.A. ritenga di sanzionare la violazione in sé, e andrà, invece, ricondotta alla responsabilità dirigenziale qualora la violazione, riguardando una direttiva strumentale al perseguimento dell’obiettivo assegnato al dirigente, finisca per incidere sulle prestazioni richieste a quest’ultimo ed alla struttura da lui diretta.

Riferimenti normativi: Legge 30/05/2005 num. 145 art. 3 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 4, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)