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Sez. L, Sentenza n. 1478 del 27/01/2015 (Rv. 634274 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Dirigenza pubblica - Sanzioni disciplinari - Parere del Comitato dei garanti - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634274-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

In materia di dirigenza pubblica, quando si procede all'irrogazione di una sanzione disciplinare non assume rilievo il parere del Comitato dei garanti, che, ai sensi ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, riguarda solo i casi di responsabilità dirigenziale e, comunque, non può mai operare in danno del lavoratore, esonerando il datore di lavoro dalle valutazioni di sua competenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)