Sez. 3, Sentenza n. 15089 del 28/11/2001 (Rv. 550678 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE | Osservanza direttive committente - Vincolo - Inesistenza - Esecuzione dei lavori in osservanza direttive - Obbligo appaltatore osservanza regole arte - Sussistenza - Obbligo appaltatore segnalazione errori nelle prescrizioni - Sussistenza - Cattiva esecuzione progetto - Danni - Responsabilità appaltatore - Sussistenza - Committente - Obbligo sorveglianza esecuzione del contratto - Insussistenza.
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE
Nel contratto di appalto, l'appaltatore dispone di ampia discrezionalità tecnica ed organizzativa, e pertanto risponde del risultato anche quando abbia eseguito l'opera secondo le direttive del committente, essendo obbligato ad osservare le regole dell'arte ed a segnalare al committente gli errori delle prescrizioni da questo impartite che non si uniformino alle predette regole. Ne consegue che è sempre l'appaltatore a rispondere dei danni derivanti dalla cattiva esecuzione del progetto, mentre il committente non è tenuto ad effettuare alcuna sorveglianza nel corso della esecuzione del contratto allorquando i lavori si sono svolti nella piena autonomia dell'appaltatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1661, Cod. Civ. art. 1662, Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)