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Sez. 2, Sentenza n. 3520 del 23/04/1997 (Rv. 503884 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE | Verifica della idoneità del progetto - Segnalazione delle carenze - Obbligo dell'appaltatore non "nudus minister" - Sussistenza - Limiti - Mancata previsione di modalità e manufatti necessari per la validità del risultato - Rilevanza - Fattispecie relativa all'omessa previsione di un'impermeabilizzazione tecnicamente necessaria.
Stato
decisa il 1997-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503884-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE

Il principio, secondo cui l'appaltatore, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto altrui sotto il controllo e la vigilanza di un tecnico designato dal committente (e salvo il caso eccezionale di esclusione contrattuale di ogni suo potere di iniziativa e valutazione critica), è tenuto non solo ad eseguire a regola d'arte il progetto a cui è chiamato a dare esecuzione, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e completezza dello stesso, segnalando al committente gli eventuali errori riscontrati, trova applicazione anche quando l'errore progettuale consiste nella mancata previsione di accorgimenti o manufatti necessari per rendere le opere appaltate tecnicamente valide e funzionali rispetto alle esigenze del committente. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità dell'appaltatore per la realizzazione di locali destinati a magazzino per i quali era stata omessa la necessaria impermeabilizzazione del pavimento e delle pareti laterali, poggianti contro il terreno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1660, Cod. Civ. art. 1667

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)