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Sez. 5, Sentenza n. 12201 del 14/08/2002 (Rv. 556929 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Lavoro prestato all'estero - Trattamento di fine rapporto - Natura retributiva - Conseguenze - Assoggettabilità ad IRPEF - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556929-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

Il trattamento di fine rapporto, secondo la disciplina dettata dall'art. 2120 del cod. civ., come sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, costituisce - così come l'eventuale anticipazione sullo stesso - un diritto di credito, a pagamento differito, di natura sostanzialmente retributiva, il quale matura anno per anno in relazione al lavoro prestato e all'ammontare della retribuzione dovuta (e degli accessori aventi natura retributiva). Ne consegue, in tema di imposte sui redditi, che il trattamento di fine rapporto relativo ad annualità di retribuzione corrisposte per lavoro prestato all'estero deve beneficiare, ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (applicabile "ratione temporis"), dello stesso regime fiscale di non assoggettamento ad IRPEF previsto, dalle citate norme, per i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero, non avendo alcuna rilevanza, a tal fine, che detto emolumento sia, in Italia, sottoposto al particolare sistema impositivo della tassazione separata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)