Sez. 5, Sentenza n. 11175 del 26/05/2005 (Rv. 582373 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Lavoro prestato all'estero - Trattamento di fine rapporto - Anticipazioni - Natura retributiva - Conseguenze - Assoggettabilità ad IRPEF - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
Il trattamento di fine rapporto, secondo la disciplina dettata dall'art. 2120 del cod. civ., come sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, integra - così come l'eventuale anticipazione sullo stesso - un diritto di credito a pagamento differito, il quale matura anno per anno in relazione al lavoro prestato ed all'ammontare della retribuzione, costituendo in sostanza retribuzione differita della quota periodica afferente le singole retribuzioni. In tema di imposte sui redditi, ne consegue che non è soggetta ad IRPEF l'anticipazione (nella specie, peraltro, anch'essa percepita all'estero) del trattamento di fine rapporto relativa ad annualità di retribuzione riferite al lavoro continuativamente prestato all'estero dal lavoratore dipendente non avente residenza in Italia, anche in quanto non ha rilevanza, a tale fine, il rilievo del dato formale costituito dalla sottoposizione, in Italia, dell'indennità di fine rapporto al particolare sistema impositivo della tassazione separata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 3 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 3 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 20, Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)