Sez. L, Sentenza n. 6441 del 29/11/1988 (Rv. 460770 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - MODIFICA IN PEIUS DELLE MANSIONI - NULLITÀ - LIMITI - PATTO CONCORDATO NELLO INTERESSE DEL LAVORATORE AL FINE DI EVITARNE IL LICENZIAMENTO O LA MESSA IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - VALIDITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - MODIFICA IN PEIUS DELLE MANSIONI - NULLITÀ - LIMITI - PATTO CONCORDATO NELLO INTERESSE DEL LAVORATORE AL FINE DI EVITARNE IL LICENZIAMENTO O LA MESSA IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - VALIDITÀ.*
Ai sensi dell'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., la modifica in peius delle mansioni del lavoratore è illegittima, salvo che sia stata disposta con il consenso del dipendente e per evitare il licenziamento o la messa in cassa integrazione del lavoratore stesso, la cui diversa utilizzazione non contrasta, in tal caso, con l'esigenza di dignità e libertà della persona, configurando una soluzione più favorevole di quella ispirata al mero rispetto formale della norma. (V 4142/87, mass n 452913; (V 1536/86, mass n 444906; (V 266/84, mass n 432528).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)