Sez. 2, Sentenza n. 693 del 29/01/1980 (Rv. 404118 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - ORDINE D'INTERVENTO IN CAUSA DEL TERZO DISPOSTO DAL GIUDICE EX ART 107 COD PROC CIV - MANCATA PARTECIPAZIONE DEL TERZO AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO PER INADEMPIMENTO DELL'ORDINE DEL GIUDICE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - ORDINE D'INTERVENTO IN CAUSA DEL TERZO DISPOSTO DAL GIUDICE EX ART 107 COD PROC CIV - MANCATA PARTECIPAZIONE DEL TERZO AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO PER INADEMPIMENTO DELL'ORDINE DEL GIUDICE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
L'ordine d'intervento in causa del terzo disposto dal giudice ai sensi dell'art 107 cod proc civ, se da sempre luogo ad un litisconsorzio necessario di carattere processuale, determinato da esigenze di economia processuale valutate dal giudice di primo grado sotto il profilo dell'opportunita, non e di per se sufficiente a far ritenere anche il carattere sostanziale del litisconsorzio necessario medesimo, il quale puo derivare soltanto dall'esistenza di un rapporto giuridico plurilaterale unico ed indivisibile per sua stessa natura e richiedente, percio, ai fini dell'emissione di una valida pronuncia, la presenza in giudizio di tutti gli interessati. Ne consegue che, ove il terzo non abbia partecipato al giudizio di primo grado, per essere rimasto inadempiuto l'ordine d'intervento suddetto, la rimessione della causa al giudice di prima istanza, per mancata integrazione del contraddittorio, a norma del primo comma dell'art 354 cod proc civ, puo essere disposta dal giudice di appello solo previo accertamento, con riferimento alle domande ed alle eccezioni delle parti, dell'effettiva sussistenza di un litisconsorzio necessario di natura sostanziale. (V 5588/77, mass n 389181; (V 2187/74, mass n 370554; (V 1512/71, mass n 351865; (V 3746/69; (V 369/69, mass n 338401; (V 1615/62, mass n 252588).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)