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Sez. 2, Sentenza n. 380 del 18/02/1970 (Rv. 345319 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - IN GENERE - SERVITU RECIPROCHE - LIMITAZIONI DELLA UTILIZZAZIONE DELL'AREA FABBRICABILE - PATTUIZIONI CONTENUTE NEI CONTRATTI DI VENDITA DI TERRENI LOTTIZZATI CONTIGUI - SERVITU PREDIALI RECIPROCHE DEI FONDI VENDUTI - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1970-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345319-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - IN GENERE - SERVITU RECIPROCHE - LIMITAZIONI DELLA UTILIZZAZIONE DELL'AREA FABBRICABILE - PATTUIZIONI CONTENUTE NEI CONTRATTI DI VENDITA DI TERRENI LOTTIZZATI CONTIGUI - SERVITU PREDIALI RECIPROCHE DEI FONDI VENDUTI - CONFIGURABILITA.*

Nelle vendite a lotti di aree fabbricabili le pattuizioni contrattuali con cui, al fine di imprimere determinate caratteristiche alle zone di terreno vendute, si impongono limitazioni alla liberta di utilizzazione dell'area (quali, ad esempio, il divieto di edificare o di destinare gli edifici ad Usi diversi da quello di civile abitazione) attengono non all'attivita personale degli acquirenti, bensi alla proprieta del fondo acquistato, incidendo oggettivamente, in modo negativo, sulla sua funzione ed arrecando vantaggio ai fondi contigui. Le pattuizioni stesse costituiscono, pertanto, un peso su di un fondo per l'utilita di un altro e sono inquadrabili nelle servitu Prediali disciplinate dall'art 1027 cod civ. dette limitazioni, poste nei contratti di vendita di terreni lottizzati, costituiscono vere e proprie servitu anche se siano imposte ad ogni acquirente, costituendosi cosi la servitu a carico ed a favore di ciascun terreno venduto. (V 2103-69, massima n 341387 3770-68, massima n 337151 2355-67, massima n 329608 848-67, massima n 326981 581-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)