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Sez. U, Sentenza n. 5349 del 15/10/1982 (Rv. 423138 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERI DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - FONDI SEPARATI DA STRISCE TERRENO DI PROPRIETÀ DI TERZI - AMPIEZZA DELLA STRISCIA INFERIORE ALLA MISURA DELLA DISTANZA LEGALE FRA COSTRUZIONI - IPOTESI DI COSTRUZIONE "SUL CONFINE" IN QUANTO ERETTA SULLA DEMARCAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DIRITTO DI PREVENZIONE - INAMMISSIBILITÀ - DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI CON DISTACCO - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423138-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERI DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - FONDI SEPARATI DA STRISCE TERRENO DI PROPRIETÀ DI TERZI - AMPIEZZA DELLA STRISCIA INFERIORE ALLA MISURA DELLA DISTANZA LEGALE FRA COSTRUZIONI - IPOTESI DI COSTRUZIONE "SUL CONFINE" IN QUANTO ERETTA SULLA DEMARCAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - DIRITTO DI PREVENZIONE - INAMMISSIBILITÀ - DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI CON DISTACCO - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*

Qualora due fondi siano separati da una striscia di terreno di proprietà di terzi, di ampiezza inferiore alla misura del distacco tra fabbricati imposto dal codice civile o dai regolamenti locali, non è oggettivamente configurabile l'ipotesi di una costruzione "sul confine", secondo la disciplina degli artt. 874-877 cod. civ., in quanto quella eretta sulla demarcazione fra ciascun fondo e lo spazio intermedio si presenta, rispetto all'altro fondo, come distaccata dal confine. In tale situazione, pertanto, deve escludersi un'attuazione del diritto di prevenzione, nella Forma della costruzione "sul confine", e deve affermarsi l'applicabilità della disciplina delle costruzioni con distacco, ciò comporta che il proprietario di un fondo, a fronte della costruzione realizzata dall'altro, può pretendere che egli, nel costruire a sua volta, non sia tenuto ad arretrarsi dal proprio confine (linea di demarcazione fra il suo fondo e lo spazio intermedio) di un distacco maggiore della metà di quello totale, e, quindi, può pretendere che quella costruzione del vicino rispetti la stessa distanza dal medesimo confine, mentre resta irrilevante, nel rapporto in questione, l'eventuale lucro che il primo costruttore venga così a conseguire rispetto al terzo proprietario della striscia di terreno (avvantaggiandosi, nel computo del suddetto distacco, della larghezza di tale striscia). (V 3480/78, mass n 392967; (V 47/78, mass n 389337; (V 2550/64; (V 2213/61; (V 1532/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 877

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)